Per quanto riguarda la sicurezza in agricoltura ci sono numerosi fattori che incidono sulla sicurezza del lavoro nelle imprese agricole italiane.
L’agricoltura, purtroppo, è uno dei settori che si trova più a rischio nel mondo del lavoro, sia per il tipo di infortunio a cui si può andare incontro che per la frequenza con cui, questi, vengono denunciati. Quindi, per limitare i rischi e ridurre gli infortuni, è estremamente necessario che sia gli Enti che le istituzioni, vengano coinvolti in fase di elaborazione delle misure atte alla protezione ed alla prevenzione in maniera tale da assicurarsi la tutela della salute, nonché della sicurezza degli operatori agricoli.
La sicurezza inizia dal datore di lavoro
Questo concetto non è di nuova proposta, anzi, già nel Decreto legislativo numero 81 del 2008 sono citati, in modo generico, tutti quei concetti riguardanti la sicurezza in agricoltura per la tutela dei lavoratori, ma, anche, le disposizioni a carico dei datori di lavoro, le misure tecniche, organizzative e procedurali a scopo preventivo e, infine, l’uso indispensabile dei dispositivi di protezione.
Oltre agli obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare per rendere sicura la sua azienda, va ricordato che, nell’articolo 21 del sopracitato Decreto Legislativo si tratta, anche, di materia di sicurezza in agricoltura per i lavoratori autonomi come ad esempio i soci delle attività semplici che operano nel settore agricolo o i coltivatori diretti. Questi, infatti sono soggetti a degli obblighi che, solitamente, ricadono solo sui datori di lavoro, e sono:
- L’utilizzo di macchinari ed attrezzature assolutamente a norma;
- Il possesso di determinati dispositivi di protezione individuali.
Decreti Legislativi sulla sicurezza in agricoltura
Ancora, da due anni a questa parte, ci sono state alcune pubblicazioni, nonchè dei decreti che hanno modificato lo stato della sicurezza in agricoltura:
- Il primo, del 30 novembre 2012, aggiunge agli obblighi esistenti anche quello riguardante la redazione del Documento di valutazione dei rischi a carico di tutte le aziende; anche quelle che contano meno di 10 lavoratori, sostituendo la possibilità che si aveva precedentemente, di presentare un’autocertificazione. Di conseguenza, questo obbligo ricade anche sull’imprenditore del settore agricolo che assume dei lavoratori stagionali a livello occasionali.
- Il secondo, risalente al 27 marzo 2013, impone delle misure riguardanti gli adempimenti in merito alla formazione e all’informazione, ma anche sulla sorveglianza sanitaria. Tutto ciò diretto alle aziende che assumono un certo numero di lavoratori stagionali per un numero inferiore a 50 giorni durante l’anno.
Le misure stabilite nel Testo Unico e nei decreti citati quindi si applicano in molte circolari ministeriali e, soprattutto, incidono nell’emanazione delle linee guida a livello regionale, che servono per definire in maniera chiara come si devono adottare le disposizioni comunitarie a livello del territorio entrando nel dettaglio sulla prevenzione dei possibili diversi rischi; tra questi assume molta importanza il rischio di movimentazione manuale dei pesi, i rischi legati all’uso dei macchinari agricoli o a quello di sostanze pericolose ed ancora, il contatto con gli agenti biologici o l’esposizione a forti rumori.